Negoziazione Assistita - consulenza e assistenza legale

Negoziazione Assistita - consulenza e assistenza legale - Piemonte

L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nell'ordinamento giuridico con decreto legge  12 Settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"), convertito con modificazioni in Legge 10 Novembre 2014, n. 162.

Alla regolazione del nuovo istituto è dedicato l'intero capo II del decreto legge in commento, rubricato "procedura di negoziazione assistita da un avvocato".

Il procedimento disegnato dal Legislatore  si articola in due fasi:

1. All'atto del conferimento dell'incarico, il legale deve rendere edotto il proprio cliente circa la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (art. 2, comma 7). A seguito dell'informativa, il legale della parte che intenda aderire alla procedura in questione, formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione, specificando l'oggetto della controversia e avvisando delle conseguenze negative in caso di mancato accordo (aggravio di spese e condanna al risarcimento del danno nel successivo eventuale giudizio).
Le parti così assistite dai legali stipulano una convenzione di negoziazione con cui convengono di "cooperare in buona fede e con lealtà" per risolvere in via amichevole la controversia, precisando i termini ai sensi dell'art. 2, "per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese, l'oggetto della controversia in cui i difensori non possono essere nominati arbitri (art 810 c.p.c.) nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse".

2.Lo svolgimento della negoziazione può portare ad un risultato positivo o negativo.
In caso di raggiunto accordo, deve essere conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico; va sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituendo così titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di mancato accordo viene redatta la relativa conforme dichiarazione che gli avvocati designati certificano.
Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute: in particolare, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
L'articolo 6 del decreto 132 consente ai coniugi di procedere alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, a condizione di essere assistiti ciascuno da almeno un avvocato. Il decreto distingue due ipotesi: a) sono presenti nel nucleo familiare figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero figli economicamente non autosufficienti; b) non vi sono simili esigenze di protezione.
Quando vi sono figli bisognosi di speciale protezione l'accordo dovrà esser trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, verifica che risponda all'interesse dei figli, quindi autorizza il successivo svolgimento degli adempimenti di Stato Civile. Quando, invece, il Procuratore ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti e provvede nelle forme ordinarie. Anche ove non vi siano figli "deboli", l'accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica, che verifica la regolarità e comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di stato civile.
L'accordo sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A questo scopo l'accordo "verificato" dal pubblico ministero deve essere trasmesso in copia autenticata per l'annotazione, a cura di uno degli avvocati delle parti - ed entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della Procura - all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.
L'accordo deve sempre dare atto del fatto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli essi hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

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Si precisa che lo studio ha sede in Via Luigi Cibrario 12 - 10144 Torino





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